Afghanistan: il nuovo regolamento penale dei Talebani
Il contesto
Il 7 gennaio 2026, l’emiro dei talebani ha emanato un decreto articolato in due punti con cui ha approvato formalmente un nuovo regolamento di procedura penale per i tribunali, composto da 119 articoli suddivisi in tre capitoli e dieci sezioni, stabilendone l’entrata in vigore immediata al momento della firma. Il provvedimento non è stato reso pubblico né sottoposto a discussione da parte delle autorità: la sua esistenza è emersa soltanto il 21 gennaio, quando l’organizzazione Rawadari[1] ne ha dato notizia pubblicando sul proprio sito una copia del testo originale in lingua pashtu.
La normativa è divenuta di dominio pubblico appena due giorni prima della visita a Kabul (dal 23 al 25 gennaio) della Sottosegretaria generale delle Nazioni Unite per gli Affari politici e di peacebuilding[2], Rosemary DiCarlo. Durante la missione, la funzionaria ha incontrato di persona i ministri del governo talebano nell’ambito del processo di dialogo guidato dall’ONU a Doha. Nella stessa occasione, ha inoltre preso parte ad un breve incontro virtuale, durato meno di un’ora, con alcune rappresentanti della società civile afghana.
Nel corso della visita, DiCarlo ha espresso preoccupazione per il divieto imposto alle ragazze di accedere all’istruzione e per le restrizioni all’occupazione femminile, tra cui il bando del novembre 2025 che impedisce alle donne afghane di lavorare per le agenzie delle Nazioni Unite[3]. Non ha fatto alcun riferimento pubblico al nuovo regolamento appena adottato dai talebani.

I Cinque pilastri della nuova normativa
1. Istituzionalizzazione del controllo autoritario
Il nuovo regolamento non si limita a disciplinare l’organizzazione dei tribunali o le procedure penali, ma introduce un impianto normativo molto più ampio e pervasivo: esso formalizza un sistema di matrice ideologica in cui punizione, sorveglianza e coercizione diventano strumenti centrali dell’azione di governo. Attraverso l’inserimento di fattispecie morali dai contorni indefiniti, l’estensione della responsabilità penale e l’inasprimento delle sanzioni, il potere talebano trasforma la repressione in un obbligo giuridico.
In questo contesto, ogni forma di dissenso, di mancato allineamento e persino aspetti della vita privata risultano sottoposti al controllo sia delle autorità sia della comunità. Nella pratica, il regolamento finisce per criminalizzare comportamenti ordinari, attribuendo ai cittadini stessi un ruolo attivo nell’applicazione dell’ideologia dominante.
Un esempio significativo è rappresentato dall’articolo 4, comma 5, che stabilisce come l’esecuzione delle pene ḥadd[4] — le sanzioni fisse previste dalla Sharia — sia di competenza dell’Imam, mentre le pene tazir[5], di natura discrezionale, possano essere inflitte anche dal marito o dal padrone. Questa disposizione evidenzia un’estensione dell’autorità punitiva oltre l’ambito statale, rafforzando ulteriormente le dinamiche di controllo sociale.
Violazione della Dichiarazione sui Diritti Umani nell’Islam del Cairo
La Dichiarazione del Cairo sui Diritti Umani nell’Islam[6], adottata nel 1990 dagli Stati membri dell’Organizzazione della Cooperazione Islamica[7] — tra cui anche l’Afghanistan — sancisce il principio della dignità intrinseca della persona e garantisce l’uguaglianza davanti alla legge. Tuttavia, le nuove disposizioni introdotte dai talebani sembrano porsi in netto contrasto con tali principi: la normativa, infatti, criminalizza aspetti della vita privata e comportamenti non conformi, facendo inoltre ricorso a meccanismi di controllo sociale diffuso piuttosto che a procedure legali formalizzate. Un impianto che, secondo diverse interpretazioni, mina alla base le garanzie fondamentali del giusto processo.
Particolari criticità emergono in relazione all’articolo 4, comma 5, difficilmente conciliabile con i contenuti della Dichiarazione del Cairo: la norma autorizza esplicitamente il ricorso alla punizione “tazir” da parte del marito e del padrone. Anche nelle tradizioni giuridiche islamiche che ammettono il tazir come sanzione discrezionale, esso viene generalmente considerato uno strumento riservato all’autorità pubblica, soggetto a limiti ed a supervisione giudiziaria, e non un potere delegato a soggetti privati. Il riferimento alla figura del “padrone” appare in aperta contraddizione con il divieto assoluto, sancito dalla stessa Dichiarazione, di schiavitù, sfruttamento e trattamenti degradanti.

Violazione del regolamento internazionale sui diritti umani.
Nel quadro del diritto internazionale dei diritti umani, il modello descritto coinvolge numerose libertà fondamentali; tra queste rientrano: il diritto alla privacy, la libertà di espressione, di associazione e di riunione, nonché il diritto alla libertà personale, alla sicurezza e ad un equo processo. Tali garanzie sono sancite in strumenti come la Dichiarazione universale dei diritti umani ed il Patto internazionale sui diritti civili e politici.
Secondo quanto riportato, la trasformazione di comportamenti ordinari in reati attraverso concetti vaghi rischia di favorire applicazioni arbitrarie della legge, compromettendo la certezza del diritto ed indebolendo le garanzie procedurali.
Particolare preoccupazione suscita inoltre l’articolo 4, comma 5, che consentirebbe l’irrogazione di punizioni da parte di soggetti privati, quali mariti, e da parte di figure indicate come “padroni”. Una simile previsione appare in contrasto con gli obblighi internazionali dell’Afghanistan, che impongono la prevenzione della violenza, dei trattamenti crudeli o degradanti e dell’impunità. La norma attribuirebbe ai cittadini il potere di infliggere sanzioni nel nome della “prevenzione del vizio”, con il rischio concreto di abusi, maltrattamenti o tortura. I meccanismi internazionali di tutela vietano espressamente punizioni di natura crudele, inumana o degradante ed impongono agli Stati di proteggere le persone da tali violazioni.
2. Introduzione di una divisione per status sociale
La normativa segna un netto superamento del principio di uguaglianza davanti alla legge, introducendo una distinzione esplicita all’interno della società afghana. Il testo stabilisce infatti una separazione tra individui “liberi” e “sottoposti”, articolando ulteriormente la popolazione in quattro categorie: studiosi religiosi, figure di rilievo come capi tribali e commercianti, una classe media ed un gruppo definito come “classe inferiore”.
Secondo quanto emerge, le conseguenze giuridiche non vengono determinate sulla base delle azioni compiute, bensì in funzione della posizione sociale. Le categorie più elevate possono essere destinatarie di semplici avvertimenti o convocazioni, mentre le fasce più svantaggiate risultano esposte a misure ben più severe, tra cui detenzione, intimidazioni e punizioni corporali.
Articolo 9: lo status sociale determina la differente applicazione delle tipologie di tazir
Il testo normativo stabilisce che le misure di tazir variano in funzione dello status dell’autore del reato, articolandosi in più livelli.
Per quanto riguarda le figure religiose e gli individui di rango elevato, come gli ulema[8], l’intervento del giudice si limita ad un richiamo formale accompagnato da un’azione di sensibilizzazione: al soggetto viene notificata la condotta commessa ed ammonito a non reiterarla.
Nel caso delle élite sociali, tra cui anziani tribali e commercianti, la sanzione assume una forma più strutturata, prevedendo un ammonimento ufficiale e la convocazione davanti all’autorità giudiziaria.
Per i membri della classe media, il provvedimento si irrigidisce ulteriormente: oltre alla comparizione in tribunale, può essere disposto il ricorso alla detenzione.
Infine, per le fasce sociali più basse, le misure risultano più severe ed includono minacce e punizioni corporali. Tuttavia, viene specificato un limite nell’esecuzione delle frustate: anche qualora si raggiunga il numero massimo previsto (indicato, ad esempio, in trentanove colpi) questi non devono essere inflitti su un’unica parte del corpo.
Articolo 15: universalità applicativa del tazir
Un ulteriore passaggio del testo chiarisce che il tazir si applica in modo generalizzato, indipendentemente dalla condizione personale dell’autore del reato. La norma precisa che la misura può riguardare individui liberi o in stato di schiavitù, uomini o donne, musulmani o non musulmani, adulti o minori. In tutti i casi in cui un illecito non preveda una pena ḥadd specifica, il giudice è tenuto a ricorrere al tazir per sanzionare il comportamento.
Aperta dissonanza con i principi islamici
L’articolo 9, che introduce un sistema sanzionatorio fondato esplicitamente sullo status sociale, risulta in aperto contrasto con i principi sanciti dalla Dichiarazione del Cairo sui Diritti Umani nell’Islam, che afferma l’uguaglianza di tutti davanti alla legge ed il rispetto della dignità umana universale.
Si evidenzia come tale impostazione si discosti anche dai principi consolidati della giurisprudenza islamica classica, fondata sui concetti di musāwāt[9] (uguaglianza) e ‘adl[10] (giustizia). La tradizione giuridica islamica, infatti, non ammette trattamenti preferenziali basati sul rango sociale, mentre gli insegnamenti profetici ribadiscono che nessuno, indipendentemente dalla propria posizione, può sottrarsi alla responsabilità di fronte alla legge.
Attribuendo al ceto sociale — piuttosto che alla condotta individuale — il criterio determinante per la definizione delle pene, l’articolo 9 finirebbe così per trasformare la discrezionalità giudiziaria in uno strumento di discriminazione strutturale.
Il testo richiama poi anche l’articolo 15 del medesimo regolamento, che aggraverebbe ulteriormente il quadro normativo riconoscendo esplicitamente la distinzione tra individui “liberi” e “schiavi”, trattando la schiavitù come uno status giuridicamente valido all’interno del sistema penale. Una previsione che contraddice in modo diretto il rifiuto categorico della schiavitù sancito dalla stessa Dichiarazione del Cairo e si pone in contrasto con il consenso prevalente tra gli studiosi islamici contemporanei, i quali considerano tale istituzione incompatibile con il principio di karāmah[11], ovvero la dignità intrinseca della persona.
3. Approvazione della vigilanza violenta e messa al bando della libertà femminile
La normativa in esame introduce un sistema in cui la violenza non solo viene tollerata, ma anche di fatto delegata ai singoli individui. Ogni musulmano che ritenga di assistere ad un comportamento considerato peccaminoso sarebbe autorizzato ad intervenire direttamente, applicando punizioni immediate con l’obiettivo dichiarato di prevenire il vizio. In questo quadro, ai mariti viene attribuito esplicitamente il potere di punire le proprie mogli.
La regolamentazione, inoltre, viene descritta come fortemente limitativa dei diritti femminili, fino a configurare le donne come soggetti privi di autonomia giuridica. L’articolo 32 stabilisce che, qualora un marito provochi lesioni gravi alla moglie — come fratture o segni evidenti di percosse — e la donna riesca a dimostrarlo in tribunale, l’uomo possa essere condannato ad una pena di soli quindici giorni di detenzione. Il confronto con le sanzioni previste per il maltrattamento degli animali, più severe, evidenzierebbe una tutela inferiore dell’integrità fisica delle donne rispetto a quella degli animali.
Ulteriori restrizioni emergono dall’articolo 34, che prevede sanzioni penali per le donne che si allontanano dalla casa coniugale senza il consenso del marito e senza una giustificazione ritenuta valida. In tali casi, sia la donna sia eventuali familiari che la ospitino rischiano una condanna a tre mesi di reclusione, qualora si oppongano al suo ritorno disposto dal marito e confermato da una decisione giudiziaria.
Particolarmente controversa risulta anche la disposizione contenuta nell’articolo 58, che introduce l’ergastolo per le donne accusate di apostasia, accompagnato da punizioni corporali periodiche con l’obiettivo dichiarato di costringerle a rientrare nell’Islam. La norma si applicherebbe esclusivamente alle donne, sancendo esplicitamente una disparità di trattamento basata sul genere in materia di libertà religiosa.

4. Gli animali “valgono” più delle donne
La recente regolamentazione introduce una distinzione netta e controversa nella valutazione dei reati, delineando una vera e propria gerarchia del danno. In base all’articolo 70, forzare animali o uccelli a combattere costituisce reato e comporta una pena detentiva di cinque mesi. La disposizione specifica che chi induce animali – come cani, cammelli o pecore – oppure volatili, tra cui galline, quaglie o pernici, a scontrarsi è considerato colpevole e deve essere condannato dal giudice alla reclusione.
Questa impostazione normativa trasmette un messaggio preciso all’interno della società: nel sistema giuridico talebano, la violenza contro le donne risulterebbe trattata con minore severità rispetto ai maltrattamenti sugli animali. Una simile impostazione rifletterebbe un orientamento ideologico più ampio, in cui alle donne non viene riconosciuto pienamente lo status di soggetti giuridici e la tutela della loro integrità fisica appare fortemente limitata.
La regolamentazione introdotta dai talebani riflette una valutazione diseguale della gravità dei danni, in particolare nell’Articolo 70. Questo approccio risulta in contrasto con il principio fondamentale della dignità umana e con l’obbligo, riconosciuto a livello internazionale, di proteggere le persone dalla violenza di genere. Una simile impostazione finisce per indicare una tolleranza istituzionale nei confronti della violenza contro le donne, contribuendo a rafforzare un clima di impunità.
Declassando giuridicamente tali episodi, la normativa in questione finisce per consolidare una disuguaglianza strutturale e, se applicata come politica statale, contribuisce a delineare un quadro più ampio di persecuzione fondata sul genere.

5. Al bando la libertà d’espressione
Il regolamento introduce un sistema che tende a criminalizzare in modo sistematico il dissenso, la libertà di espressione e persino l’inazione, sostituendo la responsabilità individuale con meccanismi di controllo e punizione diffusi.
L’Articolo 18 prevede sanzioni severe per chi esprime critiche nei confronti della massima autorità talebana; il testo stabilisce che chiunque offenda l’Imam debba essere considerato un criminale e punito con 39 frustate ed un anno di reclusione. Una disposizione che, di fatto, eliminerebbe qualsiasi spazio per il dissenso politico o per forme di responsabilità ai vertici del potere.
Le restrizioni alla libertà di espressione si estendono anche ai funzionari pubblici: l’Articolo 23, al comma 2, stabilisce che chi insulta esponenti di alto livello dell’Emirato sia soggetto a 20 frustate e a sei mesi di carcere.
Il regolamento interviene inoltre su comportamenti che esulano dall’azione diretta, arrivando a sanzionare anche il silenzio. L’Articolo 24 prevede che chi sia a conoscenza di riunioni o attività considerate sovversive, senza intervenire né informare le autorità, venga ritenuto colpevole e punito con due anni di detenzione.
Una simile previsione rischia di trasformare i rapporti sociali quotidiani in potenziali fonti di incriminazione, spingendo individui, famiglie e comunità ad esercitare un controllo reciproco costante.
L’Articolo 48 estende ulteriormente l’ambito repressivo fino alla sfera privata e familiare, autorizzando punizioni anche in assenza di un reato vero e proprio. Viene citato, a titolo di esempio, il caso di sanzioni disciplinari inflitte da un genitore a un figlio per motivi religiosi, purché conformi ai limiti stabiliti.
Se applicato come politica statale, questo sistema coordinato di repressione potrebbe configurare una persecuzione sistematica, con possibili implicazioni nel diritto penale internazionale, fino a rientrare nella definizione di crimine contro l’umanità prevista dallo Statuto di Roma.

L’impatto normativo sulla società
Nel complesso, le nuove norme penali introdotte dai talebani segnano una svolta netta verso un modello di governo fondato su paura, delazione, controllo gerarchico e coercizione. La regolamentazione, che limita fortemente autonomia individuale, libertà di espressione e di credo, arrivando a colpire anche forme di dissenso silenzioso, viene descritta come uno strumento capace di intaccare profondamente il tessuto sociale del Paese. Parallelamente, la legittimazione della violenza in ambito privato e l’incoraggiamento alla sorveglianza reciproca tra cittadini contribuiscono a sostituire la fiducia con il sospetto, il diritto con l’ideologia e la giustizia con pratiche punitive basate su status sociale, genere e conformità. In questo contesto, le famiglie assumono un ruolo di controllo, le comunità diventano reti di monitoraggio ed i singoli individui finiscono per essere coinvolti nei meccanismi repressivi.
Le conseguenze sul piano psicologico appaiono particolarmente rilevanti, soprattutto per donne e ragazze. L’esposizione continua a sistemi di controllo, minacce e forme di discriminazione e violenza, sia nello spazio pubblico sia in quello privato, genera un clima di paura costante.
Dal punto di vista della stabilità, queste norme compromettono seriamente le prospettive di pace e sviluppo dell’Afghanistan. Un sistema giuridico che istituzionalizza discriminazioni, reprime il dissenso e tollera abusi difficilmente può garantire una stabilità duratura. Al contrario, tali dinamiche rischiano di alimentare malcontento, favorire l’emigrazione di giovani e professionisti qualificati, rafforzare una segregazione di genere sempre più marcata e accentuare l’isolamento internazionale del Paese.
Riferimenti bibliografici:
- https://lospiegone.com/2020/03/13/speciale-islam-insight-il-diritto-penale/
- https://www.greenme.it/lifestyle/costume-e-societa/picchiare-una-donna-fino-a-romperle-le-ossa-15-giorni-di-reclusione-maltrattare-un-animale-5-mesi-il-nuovo-codice-penale-afghano/
- https://unipd-centrodirittiumani.it/it/archivi/strumenti-internazionali/dichiarazione-del-cairo-sui-diritti-umani-nellislam-1990
- https://rawadari.org/press_releases/press-release-regarding-the-implications-of-the-the-criminal-procedure-code-for-courts-issued-by-the-taliban/
- https://giwps.georgetown.edu/2026/01/30/taliban-regulation-legalizes-slavery-violence-repression-women/
- https://kabulnow.com/2026/01/un-political-chief-rosemary-dicarlo-to-visit-afghanistan-later-this-month-taliban-says/
Note:
[1] https://rawadari.org/press_releases/press-release-regarding-the-implications-of-the-the-criminal-procedure-code-for-courts-issued-by-the-taliban/
[2] https://unama.unmissions.org/en/news/under-secretary-general-rosemary-dicarlo-concludes-visit-afghanistan
[3] https://www.arabnews.com/node/2625420/mondo
[4] Pene immutabili stabilite dalla legge religiosa per i delitti di fornicazione, calunnia, ubriachezza, furto e brigantaggio.
https://www.treccani.it/enciclopedia/hadd
[5] Tazir: si fa riferimento a una punizione per i reati per cui né il Corano, né la Sunna prevedono pene definite. Per questi reati è primaria la discrezionalità del giudice (Qadi). Da ciò consegue la precarietà e la differenza di pena e considerazione del reato, che varia di epoca in epoca e di Stato in Stato.
https://lospiegone.com/2020/03/13/speciale-islam-insight-il-diritto-penale/
[6] https://unipd-centrodirittiumani.it/storage/media/45/6a/92_02_027.pdf
[7] https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese/article/download/23700/21077/70895
[8] https://www.treccani.it/enciclopedia/ulama/
[9] https://www.dawateislami.net/magazine/en/bright-teachings-of-islam/what-is-islamic-masawaat
[10] https://en.wikipedia.org/wiki/Adl
[11] https://english.kadivar.com/2023/01/06/human-dignity-karamah/




