Mafie straniere
È corretto utilizzare il termine “mafia” per indicare quelle organizzazioni criminali composte prevalentemente, se non esclusivamente, da associati provenienti dalla medesima nazione? Il riferimento è a quei gruppi denominati dagli organi di stampa come mafia nigeriana, mafia albanese, ecc.
Sgombro immediatamente il campo da qualsivoglia dubbio: personalmente ritengo che si commetta un errore in tal senso e penso altresì che si finisca per svilire il vocabolo e che potrebbe portare alla conclusione che “tutto è mafia e nulla è mafia”.
Il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) così recita:
Chiunque fa parte di un’associazione formata da tre o più persone è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. […]
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
Stante il fatto che la norma prevede specificatamente anche le associazioni straniere, ritengo necessario meglio esplicitare il mio punto di vista. In ragione degli elementi caratteristici del delitto, comprendo che agire da parte di un componente con la forza di intimidazione e della condizione di assoggettamento e di omertà ha un suo preciso risultato se rivolto all’interno della comunità di appartenenza.
Difatti essi, intendo i sodalizi stranieri, tendono a regolare i conti all’interno del circuito della propria gente, senza soggiogare l’intera collettività locale o l’ordine pubblico italiano, rendendo così l’applicazione dell’art. 416 bis c.p. forzata rispetto ai reali fatti accertati.

A questo aggiungerei due elementi distintivi di un’associazione, per come la intendo. Il primo è fondamentale per l’esistenza stessa dell’aggregato mafioso ed è il controllo del territorio, elemento questo che permette di realizzare effettivamente una pressione ed un condizionamento della vita pubblica. Inoltre non mi riferisco tanto, o meglio solo, al controllo “fisico” di una determinata zona, quanto piuttosto alla intrinseca capacità di relazionarsi con un contesto utile a raggiungere le finalità della consorteria stessa.
Ed allora l’infiltrazione economica e le collusioni più silenziose, volte a condizionare le amministrazioni pubbliche, sono fini raggiunti attraverso quello che per me è l’altro elemento distintivo del contesto esaminato ovvero il rapporto con la politica, che consente uno scambio reciproco per trarre vicendevoli vantaggi.
L’azione delle organizzazioni mafiose è molto più evidente nelle aree di origine, anzi in quel caso è essenziale essere conosciuti dall’opinione pubblica come mafiosi. Nel circondario di Sciacca (Agrigento), in ogni paese, tutti sapevano chi fosse il capobastone, e quando giungevano aziende nazionali per eseguire lavori sul territorio, i capicantiere già sapevano a chi dovevano rivolgersi per aver il nolo a caldo o a freddo di mezzi, il cemento o quant’altro.
Mentre al di fuori di quelle zone il meccanismo di infiltrazione e condizionamento è molto più sofisticato. Il compito di chi rappresenta le cosche al nord, per esempio, è quello di intessere relazioni di varia natura utili al raggiungimento degli scopi criminali: riciclaggio, reinvestimento, omologhi contesti per il narcotraffico, entrature per l’aggiudicazione di appalti e/o subappalti, ecc.
E tutto questo lo si riesce a fare meglio se l’interlocutore sa chi sono, senza tuttavia che la mia persona sia diffusamente conosciuta per quello specifico ruolo.

Dunque, essere affiliato ad una organizzazione mafiosa richiede elementi specifici e solo in parte riscontrabili in un gruppo criminale che, per quanto feroce nel suo agire, resta comunque generico nelle sue manifestazioni delinquenziali.



